martedì 12 gennaio 2010

Alluvione Messina. Indicazioni Inps su sospensione e recupero contributi

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (30)
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Oggetto: Alluvione Messina, indicazioni Inps su sospensione e recupero contributi
Per beneficiare dell'agevolazione va presentata apposita istanza alla competente sede dell'ente di previdenza
L'Inps, con la circolare n. 1 dell'8 gennaio, fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini prescrizionali e su quella del versamento dei contributi, disposte - a favore delle popolazioni colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre scorso in provincia di Messina - dalle ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri n. 3815 del 10 ottobre e n. 3825 del 27 novembre 2009.
In particolare, l'Opcm 3825 ha stabilito la sospensione fino al 30 giugno 2010 del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportano prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.
Mentre quest'ultima opera automaticamente e quindi non occorre fare alcuna domanda, per ottenere la sospensione del versamento dei contributi è necessario presentare un'apposita istanza presso l'ufficio Inps competente tramite il modello allegato 1 alla circolare, dichiarando il possesso dei requisiti necessari.
La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi in scadenza di versamento nel periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010 dai datori di lavoro privati, dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), dagli iscritti alla Gestione separata che operano nei comuni colpiti dall'alluvione (individuati dall'Opcm 3815) , indipendentemente dalla loro residenza anagrafica (la sospensione dei termini prescrizionali, invece, è diretta ai soggetti residenti in quei territori e a coloro che lì avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione).
Il datore di lavoro, ovviamente, non deve effettuare alcun versamento dei contributi. Se, invece, trattiene dalla busta paga del dipendente la quota di contributi a suo carico, dovrà versarla entro i termini previsti, pena l'accusa di appropriazione indebita. Il lavoratore, invece, non può autonomamente avvalersi della sospensione, ma solo in modo congiunto al proprio datore di lavoro.
Per quanto riguarda le denunce connesse al versamento dei contributi, la circolare precisa che i sostituti d'imposta potranno inviare i flussi DM10 ed Emens, per i periodi di paga da settembre a dicembre 2009, e Uniemenes, per i periodi da gennaio a maggio 2010, entro il prossimo 30 giugno.
Il versamento dei contributi riprenderà da luglio 2010 in 48 rate mensili di uguale importo (ogni quota non potrà essere inferiore a 50 euro), senza sanzioni e interessi.
da fiscooggi
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