Visualizzazione post con etichetta Fisco. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Fisco. Mostra tutti i post

mercoledì 7 luglio 2010

DAL 1° LUGLIO E' SCATTATA LA RITENUTA SUI BONIFICI PER 36% E 55%

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (71)

Oggetto: DAL 1° LUGLIO E' SCATTATA LA RITENUTA SUI BONIFICI PER 36% E 55%
-
L’art.25 del D.L. n.78/2010 ha previsto che, dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane Spa operino una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
La norma demandava la parte attuativa ad un apposito provvedimento, che è stato emanato il 30 giugno scorso, a dispetto di talune voci che invece sembravano lasciar capire che vi potesse essere un rinvio dell’effettiva applicazione.

In particolare si prevede che:
La ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
a) spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (36%);
b) spese per interventi di risparmio energetico (55%).

Le banche e le Poste Italiane Spa che operano le ritenute sono tenute ai seguenti adempimenti:
a) versare la ritenuta con F24, utilizzando l’apposito codice tributo “1039”;
b) certificare al beneficiario, entro il 28.02 dell’anno successivo, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
c) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Per i committenti, beneficiari della detrazione non è previsto alcun adempimento ulteriore derivante dalla nuova normativa; le modalità rimangono le stesse: effettuare il bonifico alla banca / Posta, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell’agevolazione e il codice fiscale ovvero la partita Iva del beneficiario del bonifico.

Mentre sul conto corrente dell’impresa o dell’artigiano che esegue i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica verrà versato solo il 90% dell’importo della fattura. La ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla banca / Posta, potrà essere scomputata in sede di liquidazione delle imposte dovute nel modello Unico.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invitano i Sigg.ri clienti a voler conteggiare l’impatto finanziario che la nuova disposizione potrebbe determinare, tenuto anche conto che la stessa potrebbe aggiungersi ad altre già in vigore (ad esempio 4% sulle prestazioni ai condomini).
-





Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"

martedì 25 maggio 2010

Inarcassa - Prestito d'onore per architetti e ingegneri , al via il nuovo bando 2010 per i giovani iscritti

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (59)
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.5 dello Statuto) e del budget stanziato per il 2010, è indetto il bando "Finanziamento in conto interessi - prestito d'onore anno 2010", per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani associati, con l'obiettivo di favorire il loro ricorso al finanziamento. Oggetto del bando è il finanziamento in conto interessi, tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, avente le seguenti caratteristiche:

Capitale per professionista: da € 5.000,00 a € 10.000,00

Durata finanziamento: da uno a tre anni max Abbattimento interessi a carico Inarcassa: 75% Tasso applicato: IRS di periodo + 2,75 punti perc. (- abbattimento interessi a carico Inarcassa) Possono richiedere l'accesso al Prestito d'onore gli Iscritti ad Inarcassa per la prima volta prima del compimento dei 35 anni di età, nei primi tre anni continuativi di iscrizione, anche riuniti in studi associati, con i seguenti requisiti: in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi previsti dallo Statuto di Inarcassa; che non abbiano già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa; che siano utenti di Inarcassa on line.

La richiesta può essere inoltrata esclusivamente tramite Inarcassa on line, specificando le finalità del finanziamento in un breve progetto di utilizzazione, che può prevedere le spese di impianto dello studio professionale e quelle di acquisizione di strumenti informatici.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 maggio 2010, ha stabilito che le richieste, istruite dagli uffici, verranno autorizzate mensilmente sulla base dei progetti presentati fino a capienza dello stanziamento deliberato per il 2010.

La comunicazione dell'esito verrà inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

All'eventuale ammissione al finanziamento deliberata da Inarcassa, avrà seguito l'istruttoria bancaria a cura dell'Istituto convenzionato - Banca Popolare di Sondrio, che concederà il finanziamento a proprio giudizio.





Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"

giovedì 13 maggio 2010

Mobili scontati in cinque anni. - La detrazione comprende anche le spese di montaggio

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (58)
Oggetto: Detrazioni fiscali per contribuenti in affitto. Quattro le tipologie

Mobili scontati in cinque anni. - La detrazione comprende anche le spese di montaggio. Nella dichiarazione dei redditi 2009 si può detrarre il 20% delle spese affrontate tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009 per acquistare mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, necessari per arredare un immobile ristrutturato per il quale si è usufruito della detrazione del 36%. Gli interventi di recupero edilizio devono essere cominciati dopo il 1° luglio 2008 e prima dell’acquisto dell’arredamento, ma possono anche terminare dopo. In sostanza, l’importante è che la data comunicata al Centro operativo di Pescara come inizio dei lavori preceda quella dell’acquisto dei mobili. Quest’ultimo deve risultare da un bonifico bancario o postale, dal quale si evincano la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale o la partita Iva del venditore. Sono incluse nell’agevolazione anche le spese per il trasporto e il montaggio dei mobili, purché siano state anch’esse pagate con bonifico bancario o postale.

La detrazione si calcola su una spesa totale che non deve superare i 10mila euro per l’arredo di ogni immobile ristrutturato e si suddivide in cinque rate annuali dello stesso importo. In pratica, si possono risparmiare 400 euro all’anno, per un totale di 2000 euro in cinque anni. Tra gli elettrodomestici non sono compresi i frigoriferi e i congelatori (o loro combinazioni) per la cui sostituzione è possibile usufruire della detrazione del 20% ex legge n. 296/2006. Se però non c’è alcuna sostituzione, allora la nuova detrazione sui mobili vale anche per frigoriferi e congelatori, purché di classe energetica almeno A+.

(Lucia Resta http://www.ilgazzettiere.com)




Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"

martedì 11 maggio 2010

Detrazioni fiscali per contribuenti in affitto. Quattro le tipologie

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (57)

Oggetto: Detrazioni fiscali per contribuenti in affitto. Quattro le tipologie
Non cumulabili se spettano per lo stesso periodo: il contribuente, però, può scegliere la più favorevole.

Sono quattro le diverse tipologie di detrazioni previste dall'articolo 16 del Tuir a favore dei contribuenti che vivono in affitto: per la generalità dei contratti, per quelli "concordati", per i giovani tra i 20 e i 30 anni, per i lavoratori dipendenti.
Tutte sono legate e graduate in funzione del reddito complessivo del contribuente e vanno parametrate al periodo di destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Inoltre, se il contratto di locazione è intestato a più soggetti, ciascuno di essi beneficia della detrazione pro quota, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

Cumulabilità solo per periodi non coincidenti
Se per uno stesso periodo dell'anno sussistono le condizioni per poter beneficiare di più di una detrazione (ad esempio, un giovane di 24 anni con reddito di 15mila euro che va a vivere da solo stipulando un contratto a canone convenzionale ha, in teoria, i requisiti per accedere a tre diverse detrazioni), è possibile fruire di una sola di esse in quanto è espressamente prevista la non cumulabilità delle agevolazioni. Tuttavia, il contribuente - inquilino ha la facoltà di applicare quella più vantaggiosa.
E' invece possibile godere di detrazioni diverse per intervalli temporali non coincidenti nel caso in cui per una parte dell'anno ci si trova in una delle quattro situazioni agevolabili e nella restante parte dell'anno in un'altra (ad esempio, fino al 30 giugno 2009 si è titolare di un contratto di locazione "libero", mentre da luglio l'abitazione principale viene trasferita in un altro immobile con contratto "convenzionato").

Riconoscimento della detrazione
I titolari di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) possono richiedere al proprio sostituto d'imposta l'attribuzione dello sconto Irpef in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. A tale scopo devono rilasciare una dichiarazione, indicando gli estremi di registrazione del contratto di locazione, il possesso dei requisiti necessari per fruire della detrazione, il numero dei mesi per i quali l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati.
I contribuenti titolari di altri redditi (ma anche i lavoratori dipendenti e assimilati che non hanno ricevuto il beneficio fiscale dal sostituto d'imposta) applicano la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Credito d'imposta in caso di incapienza
Se il contribuente non può "sfruttare" il beneficio (del tutto o in parte) per incapienza della propria Irpef lorda (già diminuita delle detrazioni per familiari a carico e per tipologia di reddito prodotto), allo stesso spetta un credito pari alla quota di detrazione non fruita. A lavoratori dipendenti e pensionati la somma è attribuita dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio, gli altri la evidenziano nella dichiarazione dei redditi e la possono utilizzare in compensazione nel modello F24 o scalare dall'Irpef dovuta per il periodo d'imposta successivo o, ancora, richiedere a rimborso nella stessa dichiarazione dei redditi.

Le quattro detrazioni
Contratti di locazione ai sensi della legge 431/1998 (articolo 16, comma 01)
La detrazione spetta a chi ha abita in un appartamento in forza di un qualsiasi contratto di locazione stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998, quindi sia i contratti a canone libero (di durata minima 4 anni + 4 di rinnovo automatico) sia quelli "concordati" o "convenzionali" sia ancora quelli di durata transitoria (ad esempio, per gli studenti universitari). In pratica, restano fuori solo i contratti stipulati in deroga alla disciplina delle locazioni abitative dettata dalla legge 431/1998 (le deroghe possono riguardare, ad esempio, gli immobili vincolati come beni culturali).

La detrazione spetta nella misura di:
•300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
•150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Contratti di locazione "concordati" (articolo 16, comma 1)
La detrazione è riconosciuta agli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in forza di contratti stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (locazioni a canone "convenzionale" o "concordato"); in assenza di accordi in sede locale, l'agevolazione spetta ugualmente se i contratti rispettano le condizioni fissate dalla legge 413/1998.

Per questa tipologia di contratti, l'importo della relativa detrazione è più consistente:
•495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
•247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni (articolo 16, comma 1-ter)
La detrazione spetta ai giovani inquilini tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano, a partire dal 2007, un qualsiasi contratto ai sensi della legge 431/1998 per l'immobile da destinare a propria abitazione principale. La casa presa in locazione, però, non deve rappresentare l'abitazione principale anche dei genitori o delle persone cui i giovani sono stati affidati.L'ammontare del beneficio è fissato in 991,60 euro e spetta soltanto per i primi tre anni.
Il requisito anagrafico, che deve sussistere in ciascuno degli anni del triennio agevolabile, è comunque soddisfatto anche se ricorre soltanto per una parte del periodo d'imposta per il quale si vuole fruire della detrazione. Ciò vuol dire che, ad esempio, nel periodo d'imposta in cui si compiono i 30 anni, la detrazione spetta per intero a prescindere dal giorno in cui cade il compleanno.

Dipendenti trasferiti per motivi di lavoro (articolo 16, comma 1-bis)
Per i soli lavoratori dipendenti (non anche quelli assimilati) che hanno trasferito o trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro, prendendo in locazione, come abitazione principale, un immobile situato nel nuovo comune di lavoro (o in uno limitrofo), è prevista una detrazione per i primi tre anni dalla data di trasferimento della residenza. Il nuovo comune deve distare almeno 100 chilometri da quello precedente e, comunque, trovarsi in un'altra regione. Il beneficio spetta anche ai neoassunti, cioè ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza a seguito di un contratto di lavoro appena stipulato. La perdita della qualifica di lavoratore dipendente fa venir meno il diritto all'agevolazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la circostanza.

Anche per questa detrazione sono previsti due importi:
•991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
•495,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

r.fo. fiscooggi
Da http://www.fiscooggi.it/




Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"

lunedì 3 maggio 2010

Alluvione nel messinese: da giugno versamenti dei tributi in 24 rate

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (56)
-
Oggetto: Alluvione nel messinese: da giugno versamenti dei tributi in 24 rate
Entro la fine dello stesso mese vanno anche effettuati gli adempimenti scaduti nel periodo di sospensione
I cittadini con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni di Itala, Scaletta Zanclea e nelle frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo del comune di Messina, da giugno 2010 dovranno riprendere gli adempimenti fiscali sospesi in seguito all'alluvione avvenuta il 1° ottobre 2009.
Con il Dpcm del 2 ottobre 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del messinese colpito dall'evento alluvionale. Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009 ha sospeso gli adempimenti e i versamenti tributari dal 1° ottobre al 1° novembre 2009 e la successiva ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 ha prorogato la sospensione fino al 31 maggio 2009.
Con il provvedimento del 30 aprile 2010 firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate si dà corso alla ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari sospesi.
Per venire incontro ai cittadini colpiti dall'alluvione il Fisco ha previsto che, a decorrere dal mese di giugno 2010, i versamenti tributari scaduti nel periodo di sospensione possano essere effettuati in un numero massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza calcolare sanzioni e interessi, utilizzando i modelli di pagamento e i codici tributo stabiliti per i singoli tributi.
Gli altri adempimenti tributari, anch'essi scaduti per la sospensione, vengono effettuati entro il prossimo 30 giugno con le modalità ordinariamente previste.
Da http://www.fiscooggi.it




Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA: GIOVANNIBONARRIGO.IT

lunedì 15 marzo 2010

Ddl anticrisi. Assegno fino alla pensione per chi chiude il negozio

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (43)
-
Oggetto: Assegno fino alla pensione per chi chiude il negozio.
Assegno fino alla pensione per chi chiudo il negozio. - L'aiuto vale per chi termina l'attività entro il 2011.
Il Ddl collegato lavoro ha confermato requisiti e criteri di attribuzione dell'assegno mensile fissati dalla legge n. 2/2009 per titolari e collaboratori di piccole attività commerciali e agenti e rappresentanti di commercio che si ritireranno dalla propria attività a causa della crisi (Dlgs n. 207/96).
L'importo del trattamento mensile è pari alla pensione minima corrisposta dall'Inps (460,97 euro), sarà corrisposto fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed è finanziato grazie al contributo aggiuntivo dello 0,09% che gli esercenti ancora attivi versano sul proprio montante contributivo.
Ai fini della corresponsione del trattamento, gli interessati dovranno avere un'età minima di 62 anni (57 anni per le donne) nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011; per quanto riguarda i requisiti previdenziali, la norma prevede almeno 20 anni di versamenti per chi rientra nel sistema retributivo e almeno 5 anni in tutti gli altri casi.
La richiesta di indennità potrà essere inoltrata all'Inps fino al 31 gennaio 2012 allegando il documento di cessazione dell'attività e la riconsegna delle relative autorizzazioni all'esercizio commerciale; per quanto riguarda gli agenti di commercio, invece, sarà sufficiente la cancellazione dall'apposito albo.La norma, infine, chiarisce che i soggetti indennizzati che riprendono l'attività sono tenuti a comunicare tale decisione all'Inps entro 30 giorni; l'Istituto, quindi, provvederà d'ufficio alla revoca dell'assegno corrisposto.
(Paola P. Mariggio')
Il Sole 24 Ore - 12 marzo 2010, pag. 32 (Norme e Tributi) - Assegno fino alla pensione per chi chiude il negozio. Sergio D'onofrio.
________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA: GIOVANNIBONARRIGO.IT

sabato 13 marzo 2010

MESSINA. Hotel Europa. Convegno su novità fiscali e modelli dichiarativi 2010











MESSINA, Hotel Europa. (13 Marzo 2010). Convegno con l'avvocato Mauro Nicola sul tema: "Le novità fiscali in relazione ai modelli dichiarativi 2010 ". Ore 10:10, iniziano i lavori di fronte ad una platea gremitissima di consulenti e ragionieri aderenti alla Fenapi.

FABIO NICITA: Il giovane "fabietto" (come usa chiamarlo il dott. Nicola), inizia a parlare di "Archiviazione ottica" per i consulenti. Metodo, che da quest'anno sarà obbligatorio ma non ancora sostitutivo a quello cartaceo. Per usufruire dei benefici dei nuovi software per l'inserimento dei dati per le dichiarazioni del 730/2010 (redditi 2009), sarà necessario registrarsi (dal portale CAF FENAPI), entro il 31 Marzo 2010.
A seguire, Nicita ha fatto una breve panoramica introduttiva sul Mod. 730/2010.
-
Dott. MAURO NICOLA (avvocato): Di tempra spigliata, Nicola parla subito di obbiettivi, parla di 100.000 dichiarazioni. Ma i consulenti in sala sanno bene a cosa si riferisce. La sua disamina delle voci del Mod. 730/2010 è molto dettagliata e compenetrata dei problemi reali, sia dei ragionieri che della collettività nei specifici casi e zone e problemi.
Arriva leggermente in ritardo con un ombrello inzuppato di pioggia il dott. Francesco VITO (Commercialista con studio a Roccalumera e Messina, nonchè RAF Fenapi). Fra i tanti interventi e le tante domande che provengono dai tecnici in sala, Vito offre degli spunti di riflessione e di risoluzione nei casi specifici.
-

Il convegno, sarebbe proseguito (oltre il pranzo, offerto ai relatori da lì a poco) fino alle 16:00 ed oltre. Previsto, fra gli altri, l'arrivo dell'On. Cateno De Luca.
Giovanni BonarRIGO
_________________________________________
Leggi l'altro mio blog: "ILGRIDO"
Leggi l'altro mio blog: "BONARrigoMOTORI"

giovedì 28 gennaio 2010

Semplificazione del sistema tributario italiano? Le ragioni del si.

Art. inviatomi dal Dott. Alberto Prestipino (1)

La crisi economica ha superato la sua fase acuta e adesso inizia lenta la ripresa, che comunque si lascia dietro pesanti strascichi soprattutto dal punto di vista occupazionale.
L'Italia ha affrontato bene, tutto sommato, questa crisi anche perché è stata interessata meno, da essa, rispetto ad altri paesi, tuttavia un prezzo da pagare vi è sempre.In questo scenario si inquadra bene la proposta del governo di ridurre a due le aliquote della principale imposta italiana: l' I.R.P.E.F. .
Ad una prima analisi potrebbe sembrare che la riduzione potrebbe interessare solo i redditi più alti ma questo è vero solo in parte in quanto essa riguarderebbe anche e soprattutto i redditi medi ma il punto centrale resta comunque che una riduzione dell'imposizione fiscale favorisce una maggiore spesa dovuta a un maggiore propensione al consumo da parte dei privati e questa rappresenta la migliore cura per la crisi economica.

Oltre a questo però bisognerebbe prevedere a mio avviso una “no-tax” area per i redditi sotto i diecimila euro annui e una significativa riduzione dell'imposizione che grava sul lavoro, sulle pensioni e sulle aziende.

Un buon sistema tributario dev'essere chiaro, immediato, equo ed efficace; quello italiano purtroppo è macchinoso e non sempre efficace ed una sua semplificazione che volga a ridurre anche il numero delle imposte presenti non può che essere salutata positivamente. Tra tasse, imposte, accise, balzelli ecc. il nostro sistema impositivo appare spesso poco chiaro se non addirittura oscuro ai cittadini e imposte come l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) e l'I.R.A.P. (imposta regionale sulle attività produttive) sono chiaramente inique.Purtroppo però ogniqualvolta si parla di mettere mano a questa riforma, si sentono solo proclami da un lato e critiche dall'altro senza poi in concreto realizzarle. Recente è appunto la proposta di abolizione dell'IRAP oltre che la suddetta proposta di ridurre a due le aliquote dell'IRPEF ma, dopo vari dibattiti si è attualmente conclusa con un “Ne riparleremo”.

L'ICI invece è stata abolita per la prima di casa, tuttavia si è lontani dall'abolirla del tutto.Aumentare i trasferimenti da un lato agli enti locali, già presenti nella stessa IRPEF, per compensare i minori ricavi derivanti dall'abolizione delle suddette imposte e aumentare dall'altro il potere ispettivo e di controllo degli stessi enti locali in modo da essere più efficaci nel ricercare l'evaso e il sommerso.

D'altra parte diminuendo le entrate per lo stato bisognerebbe intervenire sulla spesa pubblica, tagliando gli sprechi.

Resta comunque chiaro che questo tipo di riforme non possono mai accontentare tutti ma devono tendere invece verso le classi meno abbienti e verso le classi medie che sono quelle che sono meno attrezzate per far fronte alla crisi e alla disoccupazione.

Dott. Alberto Prestipino
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "ILGRIDO"
Leggi l'altro mio blog: "BONARrigoMOTORI"
VISITA il mio SITO d'ARTE

martedì 12 gennaio 2010

Alluvione Messina. Indicazioni Inps su sospensione e recupero contributi

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (30)
-
Oggetto: Alluvione Messina, indicazioni Inps su sospensione e recupero contributi
Per beneficiare dell'agevolazione va presentata apposita istanza alla competente sede dell'ente di previdenza
L'Inps, con la circolare n. 1 dell'8 gennaio, fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini prescrizionali e su quella del versamento dei contributi, disposte - a favore delle popolazioni colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre scorso in provincia di Messina - dalle ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri n. 3815 del 10 ottobre e n. 3825 del 27 novembre 2009.
In particolare, l'Opcm 3825 ha stabilito la sospensione fino al 30 giugno 2010 del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportano prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.
Mentre quest'ultima opera automaticamente e quindi non occorre fare alcuna domanda, per ottenere la sospensione del versamento dei contributi è necessario presentare un'apposita istanza presso l'ufficio Inps competente tramite il modello allegato 1 alla circolare, dichiarando il possesso dei requisiti necessari.
La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi in scadenza di versamento nel periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010 dai datori di lavoro privati, dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), dagli iscritti alla Gestione separata che operano nei comuni colpiti dall'alluvione (individuati dall'Opcm 3815) , indipendentemente dalla loro residenza anagrafica (la sospensione dei termini prescrizionali, invece, è diretta ai soggetti residenti in quei territori e a coloro che lì avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione).
Il datore di lavoro, ovviamente, non deve effettuare alcun versamento dei contributi. Se, invece, trattiene dalla busta paga del dipendente la quota di contributi a suo carico, dovrà versarla entro i termini previsti, pena l'accusa di appropriazione indebita. Il lavoratore, invece, non può autonomamente avvalersi della sospensione, ma solo in modo congiunto al proprio datore di lavoro.
Per quanto riguarda le denunce connesse al versamento dei contributi, la circolare precisa che i sostituti d'imposta potranno inviare i flussi DM10 ed Emens, per i periodi di paga da settembre a dicembre 2009, e Uniemenes, per i periodi da gennaio a maggio 2010, entro il prossimo 30 giugno.
Il versamento dei contributi riprenderà da luglio 2010 in 48 rate mensili di uguale importo (ogni quota non potrà essere inferiore a 50 euro), senza sanzioni e interessi.
da fiscooggi
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito d'Arte

martedì 5 gennaio 2010

Bonus energetico: da oggi l'invio dei dati per i lavori "pluriennali"

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (26)

Oggetto: Bonus energetico: da oggi l'invio dei dati per i lavori "pluriennali"
La comunicazione è obbligatoria soltanto per gli interventi che si protraggono oltre il periodo d'imposta.
Via libera alla comunicazione per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta. Da oggi è possibile trasmettere i dati relativi ai lavori, che danno diritto alla detrazione d'imposta del 55%, avviati nello scorso anno e non ultimati entro il 31 dicembre 2009.
L'adempimento è stato introdotto dall'articolo 29 del Dl 185/2008 ("decreto anticrisi") per consentire il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale derivante dall'agevolazione fiscale concessa per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sugli involucri degli edifici, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009, attuativo della disposizione di legge, ne ha circoscritto l'obbligatorietà ai soli interventi che coinvolgono più annualità e ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni.
L'invio all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, deve avvenire entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori. Pertanto, la comunicazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione avviati nel 2009 e non ultimati entro lo stesso anno deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2010.
Se i lavori si protraggono per più periodi d'imposta, la comunicazione andrà inviata ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.
L'adempimento, dunque, non riguarda gli interventi che vengono iniziati e portati a termine nello stesso periodo d'imposta.
Sul sito dell'Amministrazione finanziaria sono disponibili: il modello di comunicazione, le relative istruzioni, il software per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. È inoltre disponibile un modulo di controllo da utilizzare prima della trasmissione nel caso in cui il file con la comunicazione sia stato prodotto con un software diverso da quello realizzato dall'Agenzia delle Entrate, per evitare che il sistema possa rifiutare il documento perché non rispondente alle specifiche tecniche.
I contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55%, inoltre, entro 90 giorni dal termine dei lavori, devono trasmettere all'ENEA, attraverso il sito (CLICCA), i dati relativi agli interventi effettuati.
da fiscooggi
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito d'Arte

giovedì 17 dicembre 2009

Messina, istruzioni per gli aiuti alle popolazioni alluvionate

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (23)
-
Oggetto: Messina, istruzioni per gli aiuti alle popolazioni alluvionate
Pubblicato in Gazzetta il decreto che individua gli enti attraverso cui effettuare le donazioni deducibiliLe erogazioni liberali a favore degli abitanti della provincia di Messina colpite dall'alluvione dello scorso ottobre possono essere dedotte dal reddito d'impresa, se effettuate tramite i soggetti indicati dal decreto prefettizio del 20 novembre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre.
-
DECRETO PREFETTIZIO (20 novembre 2009)
-
Si tratta, in dettaglio, di: organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997); altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti - istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata - che hanno tra le proprie finalità interventi in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali ed enti pubblici non economici; associazioni sindacali e di categoria.
-
Le erogazioni fatte attraverso tali soggetti sono deducibili interamente dal reddito d'impresa e non sono scontano l'imposta sulle donazioni. Inoltre, i beni ceduti gratuitamente in favore delle popolazioni non sono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Tuir, e, quindi, il loro valore normale non rientra tra i ricavi, ai fini della determinazione della base imponibile.
-
Con il decreto del 20 novembre, quindi, viene aggiunto un ulteriore tassello al quadro di aiuti delineato dal Governo nei confronti dei Comuni danneggiati dall'alluvione dello scorso ottobre: le frazioni di Messina Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo e i comuni di Itala e Scaletta Zanclea. Il provvedimento arriva dopo il Dpcm del 2 ottobre, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, e l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3815 del 10 ottobre, contenente interventi urgenti per fronteggiare la situazione di calamità.
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito d'ARTE

martedì 15 dicembre 2009

Chi acquista un immobile, assume anche gli oneri pregressi

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (22)
-
Oggetto: Chi acquista un immobile consegue la qualità di condomino e assume anche gli oneri pregressi del venduto
-
Corte di cassazione - Sentenza n. 23686 del 09/11/2009
-
Chi acquista un immobile consegue la qualità di condomino e assume anche gli oneri pregressi del vecchio proprietario.
Redazionale de il gazzettiere . com:
-
Il condomino proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace contro un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento delle spese condominiali. Il ricorrente sosteneva di non essere tenuto al pagamento perché aveva venduto l’immobile prima della delibera relativa alle spese condominiali.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, affermando che la trascrizione della vendita dell'appartamento era avvenuta successivamente alla delibera di approvazione della spesa di cui al decreto e che l'amministratore non era tenuto a verificare i registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà.
Contro la sentenza del Giudice di Pace l’ex condomino proponeva ricorso in Cassazione e la Corte accoglieva il ricorso, annullando la sentenza del Giudice di Pace con rinvio ad un altro Giudice di pace per un nuovo esame.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23686 del 9 novembre 2009, afferma che chi vende un immobile in condominio non è tenuto a pagare le spese condominiali successive alla vendita perché colui che subentra nella proprietà dell’immobile acquista anche la qualità di condomino ed è pertanto tenuto al pagamento degli oneri condominiali.
In virtù del rapporto di natura reale che lega il condomino alla proprietà dell'immobile, la vendita di quest’ultimo comporta la perdita della qualità di condomino dell'ex proprietario e l'impossibilità di chiedere nei suoi confronti il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali, non essendo possibile configurare, per tali ragioni, la figura del condomino “apparente”, cioè di un soggetto che, con comportamenti anche univoci, possa ingenerare nell'amministratore il ragionevole convincimento di essere l'effettivo condomino.
In applicazione dell’art.1323 del codice civile, infatti, i condomini devono sostenere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, inoltre, prevede una solidarietà tra il venditore e l'acquirente nei confronti del condominio relativamente al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Nel silenzio della legge, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio sorga nel momento in cui le spese si rendano necessarie; di conseguenza, nel momento in cui il condomino vende il proprio immobile comunicandolo al condominio, perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, mentre l’acquirente acquista la qualità di condomino ed è pertanto tenuto al pagamento delle spese. Pertanto, se il condomino che vende non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, possibile solo nei confronti di chi effettivamente rivesta la qualifica di condomino.
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito d'ARTE

venerdì 11 dicembre 2009

REGIONE SICILIA - Crediti di imposta per nuovi investimenti delle imprese

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (20)

REGIONE SICILIA - LEGGE n.11 del 17/11/09 - Crediti di imposta per nuovi investimenti delle imprese

La Regione Sicilia con la legge n.11 del 17 novembre 2009 “Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”, introduce un regime di aiuti da realizzarsi tramite il sistema del credito di imposta, mirato a favorire gli investimenti delle imprese che operano in Sicilia, offrendo al sistema imprenditoriale siciliano uno strumento agevolativo di utilizzo immediato, trasparente ed agile che consenta alle imprese richiedenti, in possesso dei requisiti, di conoscere, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione in via telematica dell’istanza, l’ammissione o meno ai benefici. Soggetti beneficiari sono le imprese (comprese quelle artigiane) operanti nei seguenti settori: - attività estrattive (limitatamente all’estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, di argilla e caolino, di pomice e di altri minerali e prodotti di cava, nonché produzione di sale) - manifatturiere (con esclusione fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari) - turismo - servizi legati all’information-technology (informatica, ricerca), - agroalimentare concernente la trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Gli investimenti ammissibili attengono a: - creazione di un nuovo stabilimento; - ampliamento di uno stabilimento esistente (inteso come aumento della capacità produttiva di quello esistente o aggiunta di macchinari tesi ad aumentare la capacità produttiva); - diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; - cambiamento del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Sono agevolabili i seguenti beni materiali e immateriali, rientranti in un progetto di investimento iniziale, acquistati in proprietà o acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria. In particolare si tratta di: - Autoveicoli con tara superiore a 5 Q, autocarri derivati da autovetture; - Attrezzatura varia e minuta; - Impianti e macchinari specifici; - Impianti e macchinari generici; - Costruzioni leggere, tettoie e baracche; - Beni immobili. - Terreni e immobili per un importo totale non superiore al 25% del costo complessivo del progetto d’investimento iniziale proposto. In particolare, la legge regionale mira a soddisfare quelle istanze presentate dalle imprese che intendono effettuare nuovi investimenti nel territorio regionale siciliano (entro il 31 dicembre 2013) per il seguente importo agevolabile variabile in funzione della dimensione delle imprese: a) non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 500.000,00 per le microimprese, anche artigiane; b) non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00 per le piccole imprese; c) non inferiore a euro 500.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00 per le medie e grandi imprese; d) non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00 per imprese del settore del turismo; e) non superiore a euro 8.000.000,00 per gli investimenti effettuati dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta da usufruire in compensazione.
L’ammontare del beneficio fiscale, è calcolato a partire dal costo complessivo del nuovo investimento. All’importo così calcolato viene applicato un’intensità d’aiuto variabile in base al settore di appartenenza e alla dimensione economica. Il credito d’imposta compete nelle seguenti misure: a) 85% del massimale di intensità dell’aiuto variabile in base alla dimensione economica per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate; b) 80% del massimale dell’intensità dell’aiuto in base alla dimensione economica per le grandi, medie e piccole imprese operanti negli altri settori, per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all’Allegato I del Trattato CE e se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto Allegato I. Le risorse finanziarie per il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi: a) 1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi; b) 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli; c) 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Cartelle con super-dilazioni. - Raddoppiano le rateazioni delle cartelle esattoriali.
Equitalia Spa ha diffuso il comunicato stampa del 1° dicembre 2009 annunciando la possibilità di sdoppiare le rate delle cartelle esattoriali. Rispetto al 2008, nel 2009 il numero di persone che hanno chiesto la dilazione dei propri debiti è salito da 174mila a 367mila, per un totale di circa nove miliardi di euro di debiti. Sul sito www.equitaliaspa.it è possibile disporre dei nuovi simulatori di calcolo attraverso cui si può capire quali ulteriori piani di dilazione sono ottenibili anche nel caso in cui sia stata già concessa la rateazione. Nelle rate sono compresi gli interessi di mora e il compenso del 9% per l’agente riscossore. Nel nuovo piano di dilazione si possono inserire anche le cartelle che non sono state ancora oggetto di notifica. Con il passaggio dal modello F35 ai Rav i bollettini sono ora più agevoli.

Italia Oggi – 2 dicembre 2009, pag. 26 – Cartelle con super-dilazioni. Francesco Santagada. Si tenga presente che in Sicilia opera la Serit spa e non Equitalia spa
_________________________________________
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"

venerdì 27 novembre 2009

Acconti Irpef di novembre "ufficialmente" più leggeri

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (16)
-
Oggetto: Acconti Irpef di novembre "ufficialmente" più leggeri
Approdato in Gazzetta il decreto legge che riduce dal 99 al 79% l'importo da versare entro fine mese.
Conto alla rovescia per gli acconti 2009. Scade infatti lunedì 30 novembre il termine per versare la seconda o unica rata degli acconti Irpef, Ires e Irap per il periodo d'imposta in corso.
Le novità, introdotte dal decreto legge n. 168/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre, riguardano i contribuenti Irpef: l'acconto di novembre, infatti, viene ridotto dal 99 al 79% e la differenza andrà saldata a giugno del 2010.
-
Chi paga l'acconto Irpef
Sono interessati dalla novità i contribuenti che versano l'imposta sulle persone fisiche: lavoratori dipendenti o assimilati e pensionati che dichiarano altri redditi (ad esempio, provenienti da locazione di immobili, dal possesso di seconde abitazioni o da lavori occasionali), lavoratori autonomi, professionisti, soci di società semplici e di persone.
Per capire se per il 2009 occorre pagare l'acconto, basta controllare la cifra indicata al rigo RN31 "differenza" del modello Unico Pf 2009: il versamento è dovuto se l'importo è uguale o inferiore a 51,65 euro. Se la cifra va da 51,65 a 257,52 euro, l'acconto va pagato in un'unica soluzione entro il 30 novembre; se invece l'importo è superiore a 257,52 euro, l'acconto deve essere versato in due rate: la prima (il 40% dell'ammontare complessivo) andava saldata entro il 16 giugno, la seconda (pari al 60%) va invece assolta entro il prossimo 30 novembre.
-
L'acconto Irpef di novembre quindi, in base a quanto disposto dal Dl 168, è ridotto dal 99 al 79 per cento. Coloro che hanno già pagato l'acconto nella misura ordinaria del 99% potranno fruire di un credito d'imposta, pari a quanto versato in più, da utilizzare in compensazione con il modello F24. La differenza tra vecchi e nuovi importi, comunque, andrà saldata a giugno 2010.
-
I sostituti d'imposta tratteranno l'acconto nella nuova misura del 79% sullo stipendio o la pensione di novembre dei contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, presentando la dichiarazione dei redditi con modello 730. Se invece è già stata applicata la vecchia percentuale del 99%, le maggiori somme trattenute saranno restituite con gli emolumenti di dicembre.
-
Come si calcola l'acconto?
Due i metodi principali per calcolare l'acconto.
Il primo, il cosiddetto metodo storico, determina l'ammontare dell'importo da versare sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto.
Il metodo previsionale, invece, va utilizzato quando si suppone di percepire un minor reddito imponibile (ad esempio per maggiori detrazioni o oneri deducibili per il 2009). In questo caso, si paga un acconto sulla base del reddito presunto e non sull'imposta dovuta per il 2008. Successivamente, se l'imposta effettiva da versare è superiore a quella presa come base per il calcolo dell'acconto, saranno dovuti la sanzioni pari al 30% dell'importo non versato e gli interessi legali del 3 per cento.
-
Ires e Irap
La scadenza di novembre riguarda anche gli acconti Irap e Ires. Le persone fisiche e le società di persone versano un acconto Irap del 99%, mentre i soggetti Ires pagano un acconto del 100% sia per l'imposta sui redditi sia per quella regionale sulle attività produttive.
-
Come versare l'acconto
Basta compilare il modello F24, indicando i seguenti codici tributo:
4034 IRPEF acconto - seconda rata o unica soluzione,
2002 IRES acconto - seconda rata o unica soluzione,
3813 IRAP acconto - seconda rata o unica soluzione.
Il versamento va effettuato obbligatoriamente con modalità telematica da parte dei titolari di partita Iva, mentre gli altri contribuenti possono ricorrere anche alla presentazione cartacea del modello presso le banche o gli uffici postali. Al suo interno, è possibile compensare l'importo dell'acconto con eventuali crediti d'imposta o contributi.
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito

martedì 24 novembre 2009

Social network. Come difendere la privacy in rete

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (15)
-
Oggetto: Social network, sicurezza privacy guidata. - Per difendere la privacy in rete.
Il Garante della privacy ha distribuito gratis in 2800 uffici postali la guida “Social Network: attenzione agli effetti collaterali” in cui fornisce alcuni consigli per proteggere i propri dati in Internet, soprattutto quando si utilizzano i social network.
La guida è articolata in quattro capitoli in cui vengono esposti i rischi che si corrono nella Rete, si fa una lista degli elementi che gli utenti devono controllare prima di pubblicare i propri dati, vengono dati “consigli per un uso consapevoli dei social network” e infine è presente un glossario con il gergo di Internet.
Il Garante suggerisce di non accettare amicizie senza garanzie e di usare pseudonimi, magari diversi per ogni social network. È importante proteggere la propria identità e conoscere quella degli interlocutori. Inoltre bisogna stare attenti a non pubblicare dati o immagini di altre persone senza il loro consenso perché si rischiano pesanti sanzioni anche penali. È bene leggere le avvertenze delle pagine dedicate alla privacy o alla privacy policy e i contenuti dei contratti e delle condizioni d’uso che vengono accettato al momento dell’iscrizione.
Per non ricevere pubblicità indesiderata occorre non dare il consenso per trattamenti di promozioni commerciali e marketing.
Italia Oggi – 21 novembre 2009, pag. 22 – Social network, sicurezza privacy guidata. Antonio Ciccia.
ecco l'opuscolo
-
Privacy e Social Network: la guida del Garante privacy in distribuzione gratuita presso i principali uffici postali italiani
Vuoi saperne di più sui social network e su come difendere la tua privacy in rete? Da oggi, nei principali uffici postali italiani, si può ritirare gratuitamente la guida messa a punto dal Garante per la protezione dei dati personali: "Social Network: attenzione agli effetti collaterali", un agile vademecum per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo.
Tutti usiamo Facebook, Myspace, o gli altri social network, ma conosciamo fino in fondo come funziona un social network? Con un click passiamo dalla vita reale a quella virtuale, chattiamo, postiamo, tagghiamo, ma siamo sicuri di "raccontarci" solo ai nostri amici? Quella foto, quel video, quelle informazioni che non ci piacciono o non ci rappresentano più, si possono cancellare dalla memoria infinita di Internet? E i nostri clienti come reagiranno all'ultimo commento inserito nel nostro profilo on-line? La guida del Garante contribuisce a rispondere a queste domande e offre alcuni consigli utili per difendersi in rete.
Obiettivo dell'iniziativa, promossa dal Garante in collaborazione con Poste italiane, è quello di aiutare sia persone alle prime armi, sia utenti più esperti, a sfruttare le potenzialità di strumenti di comunicazione tanto innovativi e potenti come le reti sociali, senza correre eventuali rischi nella vita privata e professionale.
Scritta con un linguaggio semplice e "amichevole", corredata da una grafica accattivante e in un formato delle stesse dimensioni di un Cd, pensato soprattutto per i giovani, la guida è in distribuzione in 2800 uffici postali, individuati tra quelli dei capoluoghi di provincia e quelli che servono più Comuni con alta densità abitativa.
Roma, 20 novembre 2009
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito

venerdì 20 novembre 2009

Non è reato circolare con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (14)
-
Oggetto: Non è reato circolare con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo
Ganasce fiscali senza conseguenze penali. Non è reato usare la macchina o il motorino sottoposto a fermo amministrativo.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44498 del 19 novembre 2009 ha respinto il ricorso della Procura di Napoli.
Il motorino, sottoposto a fermo amministrativo, apparteneva a un ventottenne napoletano. Lui, nonostante la misura ci aveva circolato. Quindi, erano scattate le accuse per sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.).
Il Tribunale partenopeo lo aveva assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, aveva sancito. In particolare il Collegio di merito aveva motivato che “il fermo va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non in misura cautelare e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene”. quindi non c’erano i presupposti per il reato.
Contro questa decisione la Procura ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La sesta sezione penale lo ha respinto perché, ha chiarito il Collegio del Palazzaccio, l’articolo 334 non può ritenersi violato quando “la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo”. Ma non solo. In fondo alle brevi motivazioni destinate all’ufficio del massimario i giudici hanno anche precisato che “la conclusione negativa si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso per analogia in malam partem”. Anche la Procura generale della Cassazione aveva chiesto al Collegio di respingere le richieste del Pm e di confermare nei confronti del giovane l’assoluzione piena.
Dunque, usare il veicolo sottoposto fermo non è reato e il solo preavviso non basta per fermare l’auto. Infatti fino a che il fermo non è stato iscritto nei pubblici registri, ha chiarito la stessa Cassazione in una interessante decisione dell’anno scorso, la n. 20301, “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art 23 l. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. Civ”. I limiti all’uso del veicolo sottoposto a ganasce fiscali
Non è reato circolare con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.·
Il veicolo può circolare quando il proprietario ha ricevuto soltanto il preavviso e fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri.
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito

venerdì 13 novembre 2009

Circolare Brunetta. Visite fiscali con flessibilità

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (11)
-
Oggetto: Visite fiscali con flessibilità.
Visite fiscali con flessibilità. - Circolare di Brunetta. Stretta sulla reperibilità. Dirigenti sotto esame. Un'istruttoria verificherà l'utilità della richiesta.
Il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha diramato una circolare in cui fornisce spiegazioni circa le visite fiscali da effettuare in caso di dipendenti pubblici assenti dal lavoro per malattia. La disciplina delle visite ha di recente subito dei cambiamenti in virtù del decreto legge n. 112/2008 e del decreto legislativo n. 150/2009, che sarà in vigore dal 15 novembre 2009. Inoltre il ministro si sta preparando ad adottare anche un apposito decreto ministeriale.
In base alle nuove norme le fasce di reperibilità saranno allungate di tre ore e sono previste deroghe per casi particolari.
Nella circolare sono contenute indicazioni su come comportarsi nei casi in cui l’assenza per malattia sia di un solo giorno per visite specialistiche o esami diagnostici. In queste situazioni, infatti, il medico fiscale potrebbe avere dei problemi ad accedere al domicilio del dipendente che si è recato altrove per le cure o gli esami. Quindi i dirigenti devono valutare bene l’opportunità di chiedere la visita fiscale da parte delle aziende sanitarie, anche per evitare spese che poi si potrebbero rivelare superflue.
L’obbligo della visita può essere gestito in modo flessibile in giornate in cui si verificano carichi di lavoro o urgenze imprevedibili.
Un altro punto della circolare riguarda la necessità di una nuova visita di controllo nei casi in cui la situazione patologica accertata dalla visita fiscale risulti mutata in base a certificati medici successivi.
I dirigenti che, colposamente, non adempiono al proprio dovere di controllo rischiano pesanti sanzioni come la decurtazione della retribuzione fino all’80%, la sospensione dal servizio e della retribuzione per una somma stabilita in base alla gravità del fatto più mancata attribuzione della retribuzione di risultato proporzionale alla durata della sospensione.
-
Italia Oggi – 12 novembre 2009, pag. 25 – Visite fiscali con flessibilità. Luigi Oliveri.
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito

giovedì 12 novembre 2009

Mod. Eas entro il 15 Dicembre. Agevolazioni con la Carta acquisti

Selezionati dallo Studio del Rag. Francesco Vito (10)
-
Oggetto: Associazioni - il modello EAS entro il 15 dicembre 2009
Con il modello Eas un check up degli statuti. - Gli enti sotto la lente con 38 quesiti.
Gli enti associativi che compilano il modello Eas dovranno esaminare la propria situazione giuridico-patrimoniale: infatti, le agevolazioni fiscali ex comma 8 dell’art. 148 del Tuir si applicano solo in presenza di determinate clausole inserite nell’atto costitutivo o nello statuto (che devono essere sempre redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata). Nel modello Eas (le domande sono, in particolare, le nn. 2, 7, 8, 9, 10, 25, 26) le associazioni dovranno, pertanto, indicare:
1. gli estremi di formazione, e di eventuali successive variazioni, dell’atto costitutivo e/o statuto;
2. le clausole poste a garanzia della democraticità della struttura (ex d. lgs. 460/1997).
-
Il Sole 24 Ore – 11 Novembre 2009, pag. 36 (Norme e Tributi) – Con il modello Eas un check up degli statuti. Marta Saccaro.
-
Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.
-
In particolare, gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro il 15 dicembre 2009 - pdf; gli enti, invece, che sono stati costituiti successivamente al 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro sessanta giorni dalla data di costituzione, oppure entro il 15 dicembre 2009 se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima di tale data.

Oggetto: Elettricità scontata con la Carta acquisti. - Agevolazioni.
Con decreto del 14 Settembre 2009 il Ministero dell’Economia ha disposto che i titolari di Carta acquisti hanno diritto di chiedere l’applicazione di una tariffa agevolata (per una sola fornitura ed in base al numero di componenti del nucleo familiare) al gestore dell’energia elettrica.Entro 60 giorni l’autorità garante per l’energia elettrica dovrà dettare le modalità operative.
-
Il Sole 24 Ore – 11 Novembre 2009, pag. 37 (Norme e Tributi) – Elettricità scontata con la Carta acquisti.
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito

mercoledì 11 novembre 2009

Certificati medici online, si parte dai dipendenti pubblici

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (9)

Oggetto: Certificati medici online, si parte.

- L'annuncio del ministro Brunetta: il nuovo sistema sarà esteso da metà 2010 ai dipendenti privati.
Dal 15 dicembre 2009 i certificati medici dei dipendenti pubblici saranno trasmessi online dai medici all’Inps e da quest’ultimo all’amministrazione. Così il lavoratore non dovrà inviare il certificato per raccomandata e non avrà nessun obbligo a suo carico, mentre se il medico non provvederà all’invio incapperà in un illecito disciplinare e rischierà di perdere la convenzione con il Servizio sanitario nazionale. È il decreto attuativo del decreto legislativo n. 150/2009, che sarà in vigore dal 15 novembre 2009, a prevedere l’invio telematico del certificato che sarà sperimentale per due mesi, durante i quali sarà possibile ancora l’invio cartaceo, e poi diventerà obbligatorio. Da metà del 2010 la trasmissione telematica del certificato varrà anche per i dipendenti del settore privato per i quali è prevista dalla Finanziaria 2010.Il ministro del Welfare emanerà a breve un decreto per illustrare le modalità dell’invio, poi il ministero della Funzione pubblica diramerà una circolare esplicativa e dal 26 novembre le aziende sanitarie distribuiranno i codici personali di identificazione (Pin) dei medici.
-
Italia Oggi – 10 novembre 2009, pag. 21 – Certificati medici online, si parte. Francesco Cerisano.
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito

sabato 7 novembre 2009

Artigiani e commercianti all'Inps. - Entro il 16 i contributi del terzo trimestre 2009

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (8)
Oggetto: Artigiani e commercianti all'Inps. - Entro il 16 i contributi del terzo trimestre 2009.
-
Per il 30 saldo 2008 e acconto di quest'anno.
L’Inps ha comunicato con il messaggio n. 25248/2009 i termini dei versamenti fiscali e previdenziali per artigiani e commercianti iscritti in corso d’anno. Coloro che sono titolari di partita Iva hanno ricevuto un prospetto di liquidazione in cui sono indicati gli importi e le causali dei versamenti da effettuare per via telematica. Chi invece non ha la partita Iva ha ricevuto i modelli F24 relativi ai versamenti per i quattro trimestri dell’anno, i versamenti a saldo 2009 e gli acconti 2010.
Entro il 16 novembre 2009 si devono effettuare i versamenti dei contributi per il terzo trimestre 2009 determinati sul minimale di reddito e quelli relativi “alla prima rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi”.
Entro il 30 novembre 2009 si devono versare i contributi per il 2008 e gli anni precedenti, più l’acconto 2009 per la quota di reddito che eccede il minimale. Scade, invece, il 16 febbraio 2010 il termine per il versamento dei contributi del quarto trimestre 2009. Per i contributi per periodi pregressi, la terza e la quarta rata a essi relative devono essere pagate rispettivamente entro il 16 maggio e il 16 agosto 2010.
Per quanto riguarda le quote 2009, in virtù dell’aumento scaturito dalla Finanziaria 2007, l’aliquota contributiva degli artigiani è del 20%, quella dei commercianti è superiore di uno 0,09% (quindi 20,09%) grazie alla maggiorazione per il fondo per la rottamazione negozi, che è destinato a chi ha più di 62 anni (57 per donne) e ha cessato l’attività come “indennizzo pari al minimo della pensione Inps per la durata massima di tre anni”.
Per il 2008 il minimale di reddito imponibile è di 14.240 euro. Gli artigiani devono dunque un contributo minimo di 2.855,44 euro, i commercianti di 2.868,25 euro.Nel 2009 quindi gli artigiani pagano il 20% e i commercianti il 20,09% sul reddito fino al tetto pensionabile di 42.069 euro, e rispettivamente il 21 e il 21.09% sulla quota eccedente fino al massimale di 70.115 euro. Per chi si è iscritto dal 1° gennaio 1996 e non può far valere nessun versamento alla data del 31 dicembre 1995 il tetto contributivo è di 91.507 euro.
Italia Oggi – 6 novembre 2009, pag. 26 – Artigiani e commercianti all’Inps. Domenico Comegna.
Il Sole 24 Ore - 6 novembre 2009, pag. 33 (Norme e Tributi) – Prospetti ad artigiani e commercianti.
_________________________________________
Parliamone anche sul mio profilo FACEBOOK
Leggi l'altro mio blog: "IL GRIDO"
VISITA il mio sito