venerdì 20 novembre 2009

Non è reato circolare con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (14)
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Oggetto: Non è reato circolare con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo
Ganasce fiscali senza conseguenze penali. Non è reato usare la macchina o il motorino sottoposto a fermo amministrativo.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44498 del 19 novembre 2009 ha respinto il ricorso della Procura di Napoli.
Il motorino, sottoposto a fermo amministrativo, apparteneva a un ventottenne napoletano. Lui, nonostante la misura ci aveva circolato. Quindi, erano scattate le accuse per sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.).
Il Tribunale partenopeo lo aveva assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, aveva sancito. In particolare il Collegio di merito aveva motivato che “il fermo va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non in misura cautelare e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene”. quindi non c’erano i presupposti per il reato.
Contro questa decisione la Procura ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La sesta sezione penale lo ha respinto perché, ha chiarito il Collegio del Palazzaccio, l’articolo 334 non può ritenersi violato quando “la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo”. Ma non solo. In fondo alle brevi motivazioni destinate all’ufficio del massimario i giudici hanno anche precisato che “la conclusione negativa si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso per analogia in malam partem”. Anche la Procura generale della Cassazione aveva chiesto al Collegio di respingere le richieste del Pm e di confermare nei confronti del giovane l’assoluzione piena.
Dunque, usare il veicolo sottoposto fermo non è reato e il solo preavviso non basta per fermare l’auto. Infatti fino a che il fermo non è stato iscritto nei pubblici registri, ha chiarito la stessa Cassazione in una interessante decisione dell’anno scorso, la n. 20301, “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art 23 l. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. Civ”. I limiti all’uso del veicolo sottoposto a ganasce fiscali
Non è reato circolare con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.·
Il veicolo può circolare quando il proprietario ha ricevuto soltanto il preavviso e fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri.
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