lunedì 2 novembre 2009

Annullamento multe. Slitta "Modello Eas" Associazioni

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (6)
Oggetto: La parola del vigile non basta. - CASSAZIONE/ multe per eccesso di velocità.
La Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 22891 del 28 ottobre 2009, dichiara che è legittimo l'annullamento di un verbale basato solo sulla percezione che lo stesso agente ha avuto al momento in cui è avvenuta l'infrazione.
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Nel caso di specie un automobilista era stato multato per mancato utilizzo della cintura di sicurezza e per eccesso di velocità; la seconda accusa volta nei confronti dell'uomo era basata sull'impressione avuta dall'agente senza alcuna certezza reale e documentata in tal senso.
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La Suprema Corte sottolinea che non essendo accertato adeguatamente il superamento del limite prudenziale di velocità - ed essendo solo basata su una percezione soggettiva - la multa per suddetta infrazione risulta nulla.
Italia Oggi - 30 ottobre 2009, pag. 22 - La parola del vigile non basta. Debora Alberici.
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Oggetto: Associazioni, invio dati al 15/12. Tra gli esclusi dall'adempimento le fondazioni e le Onlus.
Dalle Entrate provvedimento e circolare sulla presentazione e compilazione del modello Eas.
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Slitta al 15 Dicembre 2009 (la scadenza originaria era fissata per il 30 Ottobre 2009) il termine entro cui gli enti associativi devono presentare il modello Eas per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (ex art. 30 del dl 185/2008), pena la perdita delle agevolazioni fiscali su Iva e imposte sui redditi: ciò è stato deciso al fine di dare modo alle associazioni di prendere maggiore confidenza con il modello e compilarlo in maniera corretta.Con la circolare n. 45/E l’Agenzia delle entrate elenca, tra l’altro, quelle particolari associazioni che – dal momento che sono iscritte in pubblici registri e i loro dati sono già noti alle amministrazioni pubbliche – possono procedere ad una compilazione del modello in forma semplificata:
  • 1. associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI diverse da quelle esonerate per legge;
  • 2. associazioni di promozione sociale iscritte nei registri;
  • 3. organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex l. 266/91;
  • 4. associazioni riconosciute;
  • 5. associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato;
  • 6. movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni;
  • 7. associazioni sindacali e di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Non sono tenuti alla presentazione del modello Eas le fondazioni, gli enti di diritto pubblico, gli enti con specifici regimi tributari e le Onlus.

Italia Oggi – 30 Ottobre 2009, pag. 23 – Associazioni, invio dati al 15/12.Il Sole 24 Ore – 30 Ottobre 2009, pag. 37 (Norme e tributi) – Sconti fiscali solo con modello Eas. Marta Saccaro.
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