giovedì 17 dicembre 2009

Messina, istruzioni per gli aiuti alle popolazioni alluvionate

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (23)
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Oggetto: Messina, istruzioni per gli aiuti alle popolazioni alluvionate
Pubblicato in Gazzetta il decreto che individua gli enti attraverso cui effettuare le donazioni deducibiliLe erogazioni liberali a favore degli abitanti della provincia di Messina colpite dall'alluvione dello scorso ottobre possono essere dedotte dal reddito d'impresa, se effettuate tramite i soggetti indicati dal decreto prefettizio del 20 novembre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre.
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DECRETO PREFETTIZIO (20 novembre 2009)
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Si tratta, in dettaglio, di: organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997); altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti - istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata - che hanno tra le proprie finalità interventi in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali ed enti pubblici non economici; associazioni sindacali e di categoria.
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Le erogazioni fatte attraverso tali soggetti sono deducibili interamente dal reddito d'impresa e non sono scontano l'imposta sulle donazioni. Inoltre, i beni ceduti gratuitamente in favore delle popolazioni non sono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Tuir, e, quindi, il loro valore normale non rientra tra i ricavi, ai fini della determinazione della base imponibile.
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Con il decreto del 20 novembre, quindi, viene aggiunto un ulteriore tassello al quadro di aiuti delineato dal Governo nei confronti dei Comuni danneggiati dall'alluvione dello scorso ottobre: le frazioni di Messina Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo e i comuni di Itala e Scaletta Zanclea. Il provvedimento arriva dopo il Dpcm del 2 ottobre, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, e l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3815 del 10 ottobre, contenente interventi urgenti per fronteggiare la situazione di calamità.
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martedì 15 dicembre 2009

Chi acquista un immobile, assume anche gli oneri pregressi

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (22)
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Oggetto: Chi acquista un immobile consegue la qualità di condomino e assume anche gli oneri pregressi del venduto
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Corte di cassazione - Sentenza n. 23686 del 09/11/2009
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Chi acquista un immobile consegue la qualità di condomino e assume anche gli oneri pregressi del vecchio proprietario.
Redazionale de il gazzettiere . com:
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Il condomino proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace contro un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento delle spese condominiali. Il ricorrente sosteneva di non essere tenuto al pagamento perché aveva venduto l’immobile prima della delibera relativa alle spese condominiali.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, affermando che la trascrizione della vendita dell'appartamento era avvenuta successivamente alla delibera di approvazione della spesa di cui al decreto e che l'amministratore non era tenuto a verificare i registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà.
Contro la sentenza del Giudice di Pace l’ex condomino proponeva ricorso in Cassazione e la Corte accoglieva il ricorso, annullando la sentenza del Giudice di Pace con rinvio ad un altro Giudice di pace per un nuovo esame.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23686 del 9 novembre 2009, afferma che chi vende un immobile in condominio non è tenuto a pagare le spese condominiali successive alla vendita perché colui che subentra nella proprietà dell’immobile acquista anche la qualità di condomino ed è pertanto tenuto al pagamento degli oneri condominiali.
In virtù del rapporto di natura reale che lega il condomino alla proprietà dell'immobile, la vendita di quest’ultimo comporta la perdita della qualità di condomino dell'ex proprietario e l'impossibilità di chiedere nei suoi confronti il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali, non essendo possibile configurare, per tali ragioni, la figura del condomino “apparente”, cioè di un soggetto che, con comportamenti anche univoci, possa ingenerare nell'amministratore il ragionevole convincimento di essere l'effettivo condomino.
In applicazione dell’art.1323 del codice civile, infatti, i condomini devono sostenere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, inoltre, prevede una solidarietà tra il venditore e l'acquirente nei confronti del condominio relativamente al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Nel silenzio della legge, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio sorga nel momento in cui le spese si rendano necessarie; di conseguenza, nel momento in cui il condomino vende il proprio immobile comunicandolo al condominio, perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, mentre l’acquirente acquista la qualità di condomino ed è pertanto tenuto al pagamento delle spese. Pertanto, se il condomino che vende non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, possibile solo nei confronti di chi effettivamente rivesta la qualifica di condomino.
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venerdì 11 dicembre 2009

REGIONE SICILIA - Crediti di imposta per nuovi investimenti delle imprese

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (20)

REGIONE SICILIA - LEGGE n.11 del 17/11/09 - Crediti di imposta per nuovi investimenti delle imprese

La Regione Sicilia con la legge n.11 del 17 novembre 2009 “Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”, introduce un regime di aiuti da realizzarsi tramite il sistema del credito di imposta, mirato a favorire gli investimenti delle imprese che operano in Sicilia, offrendo al sistema imprenditoriale siciliano uno strumento agevolativo di utilizzo immediato, trasparente ed agile che consenta alle imprese richiedenti, in possesso dei requisiti, di conoscere, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione in via telematica dell’istanza, l’ammissione o meno ai benefici. Soggetti beneficiari sono le imprese (comprese quelle artigiane) operanti nei seguenti settori: - attività estrattive (limitatamente all’estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, di argilla e caolino, di pomice e di altri minerali e prodotti di cava, nonché produzione di sale) - manifatturiere (con esclusione fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari) - turismo - servizi legati all’information-technology (informatica, ricerca), - agroalimentare concernente la trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Gli investimenti ammissibili attengono a: - creazione di un nuovo stabilimento; - ampliamento di uno stabilimento esistente (inteso come aumento della capacità produttiva di quello esistente o aggiunta di macchinari tesi ad aumentare la capacità produttiva); - diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; - cambiamento del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Sono agevolabili i seguenti beni materiali e immateriali, rientranti in un progetto di investimento iniziale, acquistati in proprietà o acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria. In particolare si tratta di: - Autoveicoli con tara superiore a 5 Q, autocarri derivati da autovetture; - Attrezzatura varia e minuta; - Impianti e macchinari specifici; - Impianti e macchinari generici; - Costruzioni leggere, tettoie e baracche; - Beni immobili. - Terreni e immobili per un importo totale non superiore al 25% del costo complessivo del progetto d’investimento iniziale proposto. In particolare, la legge regionale mira a soddisfare quelle istanze presentate dalle imprese che intendono effettuare nuovi investimenti nel territorio regionale siciliano (entro il 31 dicembre 2013) per il seguente importo agevolabile variabile in funzione della dimensione delle imprese: a) non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 500.000,00 per le microimprese, anche artigiane; b) non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00 per le piccole imprese; c) non inferiore a euro 500.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00 per le medie e grandi imprese; d) non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00 per imprese del settore del turismo; e) non superiore a euro 8.000.000,00 per gli investimenti effettuati dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta da usufruire in compensazione.
L’ammontare del beneficio fiscale, è calcolato a partire dal costo complessivo del nuovo investimento. All’importo così calcolato viene applicato un’intensità d’aiuto variabile in base al settore di appartenenza e alla dimensione economica. Il credito d’imposta compete nelle seguenti misure: a) 85% del massimale di intensità dell’aiuto variabile in base alla dimensione economica per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate; b) 80% del massimale dell’intensità dell’aiuto in base alla dimensione economica per le grandi, medie e piccole imprese operanti negli altri settori, per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all’Allegato I del Trattato CE e se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto Allegato I. Le risorse finanziarie per il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi: a) 1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi; b) 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli; c) 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Cartelle con super-dilazioni. - Raddoppiano le rateazioni delle cartelle esattoriali.
Equitalia Spa ha diffuso il comunicato stampa del 1° dicembre 2009 annunciando la possibilità di sdoppiare le rate delle cartelle esattoriali. Rispetto al 2008, nel 2009 il numero di persone che hanno chiesto la dilazione dei propri debiti è salito da 174mila a 367mila, per un totale di circa nove miliardi di euro di debiti. Sul sito www.equitaliaspa.it è possibile disporre dei nuovi simulatori di calcolo attraverso cui si può capire quali ulteriori piani di dilazione sono ottenibili anche nel caso in cui sia stata già concessa la rateazione. Nelle rate sono compresi gli interessi di mora e il compenso del 9% per l’agente riscossore. Nel nuovo piano di dilazione si possono inserire anche le cartelle che non sono state ancora oggetto di notifica. Con il passaggio dal modello F35 ai Rav i bollettini sono ora più agevoli.

Italia Oggi – 2 dicembre 2009, pag. 26 – Cartelle con super-dilazioni. Francesco Santagada. Si tenga presente che in Sicilia opera la Serit spa e non Equitalia spa
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martedì 1 dicembre 2009

Convegno. Sanatoria di immobili gravati da vincolo paesaggistico

LEGGILO SU "IL GRIDO"

Si è svolto ieri, 30 Novembre 2009 alle ore 10:50, presso l’Antica Filanda di Roccalumera, il convegno sui contenuti, della circolare dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Pubblica Istruzione, dell’11/11/2009, concernente le istanze di sanatoria di immobili gravati da vincolo paesaggistico e costruiti senza il nulla osta delle sopraintendenze ai beni culturali. Hanno aperto i lavori il sindaco di Roccalumera, avv. Gianni Miasi e l’On.le Cateno Roberto De Luca, Vice Capogruppo MPA – all’Assemblea Regionale Siciliana. Relatori dell’incontro, sono stati il Dott. Sergio Gelardi, Capo di Gabinetto Assessorato Regionale Beni Culturali e P.I. e il Prof. Maurizio Carta, Ordinario di Pianificazione Urbanistica Facoltà di Architettura Università degli Studio di Palermo. Hanno chiuso i lavori l’Arch. Antonino Ilacqua, Dirigente Tecnico della Sovraintendenza dei Beni Culturali e Ambientali e l’Arch. Anna Maria Piccione, Dirigente del Servizio Paesistico.

All’inizio dei lavori ha portato i propri saluti l’Arch. Rocco Scimone, Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, che ha sottolineato l’importanza del Piano Paesaggistico, che potrà finalmente porre fine allo scempio ambientale e paesaggistico delle nostre colline. In conclusione l’On.le Cateno Roberto De Luca, ha sottolineato l’importanza della Agenzia di Sviluppo “Peloritani SPA”, che ha promosso l’incontro odierno, in quanto strumento a servizio del territorio ed in particolare delle pubbliche amministrazioni e degli operatori del settore tecnico – amministrativo.
ECCO LA CIRCOLARE n° 96151 dell'11-11-09:



































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