Oggetto: DAL 1° LUGLIO E' SCATTATA LA RITENUTA SUI BONIFICI PER 36% E 55%
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L’art.25 del D.L. n.78/2010 ha previsto che, dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane Spa operino una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
L’art.25 del D.L. n.78/2010 ha previsto che, dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane Spa operino una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
La norma demandava la parte attuativa ad un apposito provvedimento, che è stato emanato il 30 giugno scorso, a dispetto di talune voci che invece sembravano lasciar capire che vi potesse essere un rinvio dell’effettiva applicazione.
In particolare si prevede che:
La ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
a) spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (36%);
b) spese per interventi di risparmio energetico (55%).
Le banche e le Poste Italiane Spa che operano le ritenute sono tenute ai seguenti adempimenti:
a) versare la ritenuta con F24, utilizzando l’apposito codice tributo “1039”;
b) certificare al beneficiario, entro il 28.02 dell’anno successivo, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
c) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.
Per i committenti, beneficiari della detrazione non è previsto alcun adempimento ulteriore derivante dalla nuova normativa; le modalità rimangono le stesse: effettuare il bonifico alla banca / Posta, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell’agevolazione e il codice fiscale ovvero la partita Iva del beneficiario del bonifico.
Mentre sul conto corrente dell’impresa o dell’artigiano che esegue i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica verrà versato solo il 90% dell’importo della fattura. La ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla banca / Posta, potrà essere scomputata in sede di liquidazione delle imposte dovute nel modello Unico.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invitano i Sigg.ri clienti a voler conteggiare l’impatto finanziario che la nuova disposizione potrebbe determinare, tenuto anche conto che la stessa potrebbe aggiungersi ad altre già in vigore (ad esempio 4% sulle prestazioni ai condomini).
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