martedì 25 maggio 2010

Inarcassa - Prestito d'onore per architetti e ingegneri , al via il nuovo bando 2010 per i giovani iscritti

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (59)
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.5 dello Statuto) e del budget stanziato per il 2010, è indetto il bando "Finanziamento in conto interessi - prestito d'onore anno 2010", per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani associati, con l'obiettivo di favorire il loro ricorso al finanziamento. Oggetto del bando è il finanziamento in conto interessi, tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, avente le seguenti caratteristiche:

Capitale per professionista: da € 5.000,00 a € 10.000,00

Durata finanziamento: da uno a tre anni max Abbattimento interessi a carico Inarcassa: 75% Tasso applicato: IRS di periodo + 2,75 punti perc. (- abbattimento interessi a carico Inarcassa) Possono richiedere l'accesso al Prestito d'onore gli Iscritti ad Inarcassa per la prima volta prima del compimento dei 35 anni di età, nei primi tre anni continuativi di iscrizione, anche riuniti in studi associati, con i seguenti requisiti: in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi previsti dallo Statuto di Inarcassa; che non abbiano già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa; che siano utenti di Inarcassa on line.

La richiesta può essere inoltrata esclusivamente tramite Inarcassa on line, specificando le finalità del finanziamento in un breve progetto di utilizzazione, che può prevedere le spese di impianto dello studio professionale e quelle di acquisizione di strumenti informatici.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 maggio 2010, ha stabilito che le richieste, istruite dagli uffici, verranno autorizzate mensilmente sulla base dei progetti presentati fino a capienza dello stanziamento deliberato per il 2010.

La comunicazione dell'esito verrà inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

All'eventuale ammissione al finanziamento deliberata da Inarcassa, avrà seguito l'istruttoria bancaria a cura dell'Istituto convenzionato - Banca Popolare di Sondrio, che concederà il finanziamento a proprio giudizio.





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giovedì 13 maggio 2010

Mobili scontati in cinque anni. - La detrazione comprende anche le spese di montaggio

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (58)
Oggetto: Detrazioni fiscali per contribuenti in affitto. Quattro le tipologie

Mobili scontati in cinque anni. - La detrazione comprende anche le spese di montaggio. Nella dichiarazione dei redditi 2009 si può detrarre il 20% delle spese affrontate tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009 per acquistare mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, necessari per arredare un immobile ristrutturato per il quale si è usufruito della detrazione del 36%. Gli interventi di recupero edilizio devono essere cominciati dopo il 1° luglio 2008 e prima dell’acquisto dell’arredamento, ma possono anche terminare dopo. In sostanza, l’importante è che la data comunicata al Centro operativo di Pescara come inizio dei lavori preceda quella dell’acquisto dei mobili. Quest’ultimo deve risultare da un bonifico bancario o postale, dal quale si evincano la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale o la partita Iva del venditore. Sono incluse nell’agevolazione anche le spese per il trasporto e il montaggio dei mobili, purché siano state anch’esse pagate con bonifico bancario o postale.

La detrazione si calcola su una spesa totale che non deve superare i 10mila euro per l’arredo di ogni immobile ristrutturato e si suddivide in cinque rate annuali dello stesso importo. In pratica, si possono risparmiare 400 euro all’anno, per un totale di 2000 euro in cinque anni. Tra gli elettrodomestici non sono compresi i frigoriferi e i congelatori (o loro combinazioni) per la cui sostituzione è possibile usufruire della detrazione del 20% ex legge n. 296/2006. Se però non c’è alcuna sostituzione, allora la nuova detrazione sui mobili vale anche per frigoriferi e congelatori, purché di classe energetica almeno A+.

(Lucia Resta http://www.ilgazzettiere.com)




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martedì 11 maggio 2010

Detrazioni fiscali per contribuenti in affitto. Quattro le tipologie

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (57)

Oggetto: Detrazioni fiscali per contribuenti in affitto. Quattro le tipologie
Non cumulabili se spettano per lo stesso periodo: il contribuente, però, può scegliere la più favorevole.

Sono quattro le diverse tipologie di detrazioni previste dall'articolo 16 del Tuir a favore dei contribuenti che vivono in affitto: per la generalità dei contratti, per quelli "concordati", per i giovani tra i 20 e i 30 anni, per i lavoratori dipendenti.
Tutte sono legate e graduate in funzione del reddito complessivo del contribuente e vanno parametrate al periodo di destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Inoltre, se il contratto di locazione è intestato a più soggetti, ciascuno di essi beneficia della detrazione pro quota, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

Cumulabilità solo per periodi non coincidenti
Se per uno stesso periodo dell'anno sussistono le condizioni per poter beneficiare di più di una detrazione (ad esempio, un giovane di 24 anni con reddito di 15mila euro che va a vivere da solo stipulando un contratto a canone convenzionale ha, in teoria, i requisiti per accedere a tre diverse detrazioni), è possibile fruire di una sola di esse in quanto è espressamente prevista la non cumulabilità delle agevolazioni. Tuttavia, il contribuente - inquilino ha la facoltà di applicare quella più vantaggiosa.
E' invece possibile godere di detrazioni diverse per intervalli temporali non coincidenti nel caso in cui per una parte dell'anno ci si trova in una delle quattro situazioni agevolabili e nella restante parte dell'anno in un'altra (ad esempio, fino al 30 giugno 2009 si è titolare di un contratto di locazione "libero", mentre da luglio l'abitazione principale viene trasferita in un altro immobile con contratto "convenzionato").

Riconoscimento della detrazione
I titolari di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) possono richiedere al proprio sostituto d'imposta l'attribuzione dello sconto Irpef in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. A tale scopo devono rilasciare una dichiarazione, indicando gli estremi di registrazione del contratto di locazione, il possesso dei requisiti necessari per fruire della detrazione, il numero dei mesi per i quali l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati.
I contribuenti titolari di altri redditi (ma anche i lavoratori dipendenti e assimilati che non hanno ricevuto il beneficio fiscale dal sostituto d'imposta) applicano la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Credito d'imposta in caso di incapienza
Se il contribuente non può "sfruttare" il beneficio (del tutto o in parte) per incapienza della propria Irpef lorda (già diminuita delle detrazioni per familiari a carico e per tipologia di reddito prodotto), allo stesso spetta un credito pari alla quota di detrazione non fruita. A lavoratori dipendenti e pensionati la somma è attribuita dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio, gli altri la evidenziano nella dichiarazione dei redditi e la possono utilizzare in compensazione nel modello F24 o scalare dall'Irpef dovuta per il periodo d'imposta successivo o, ancora, richiedere a rimborso nella stessa dichiarazione dei redditi.

Le quattro detrazioni
Contratti di locazione ai sensi della legge 431/1998 (articolo 16, comma 01)
La detrazione spetta a chi ha abita in un appartamento in forza di un qualsiasi contratto di locazione stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998, quindi sia i contratti a canone libero (di durata minima 4 anni + 4 di rinnovo automatico) sia quelli "concordati" o "convenzionali" sia ancora quelli di durata transitoria (ad esempio, per gli studenti universitari). In pratica, restano fuori solo i contratti stipulati in deroga alla disciplina delle locazioni abitative dettata dalla legge 431/1998 (le deroghe possono riguardare, ad esempio, gli immobili vincolati come beni culturali).

La detrazione spetta nella misura di:
•300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
•150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Contratti di locazione "concordati" (articolo 16, comma 1)
La detrazione è riconosciuta agli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in forza di contratti stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (locazioni a canone "convenzionale" o "concordato"); in assenza di accordi in sede locale, l'agevolazione spetta ugualmente se i contratti rispettano le condizioni fissate dalla legge 413/1998.

Per questa tipologia di contratti, l'importo della relativa detrazione è più consistente:
•495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
•247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni (articolo 16, comma 1-ter)
La detrazione spetta ai giovani inquilini tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano, a partire dal 2007, un qualsiasi contratto ai sensi della legge 431/1998 per l'immobile da destinare a propria abitazione principale. La casa presa in locazione, però, non deve rappresentare l'abitazione principale anche dei genitori o delle persone cui i giovani sono stati affidati.L'ammontare del beneficio è fissato in 991,60 euro e spetta soltanto per i primi tre anni.
Il requisito anagrafico, che deve sussistere in ciascuno degli anni del triennio agevolabile, è comunque soddisfatto anche se ricorre soltanto per una parte del periodo d'imposta per il quale si vuole fruire della detrazione. Ciò vuol dire che, ad esempio, nel periodo d'imposta in cui si compiono i 30 anni, la detrazione spetta per intero a prescindere dal giorno in cui cade il compleanno.

Dipendenti trasferiti per motivi di lavoro (articolo 16, comma 1-bis)
Per i soli lavoratori dipendenti (non anche quelli assimilati) che hanno trasferito o trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro, prendendo in locazione, come abitazione principale, un immobile situato nel nuovo comune di lavoro (o in uno limitrofo), è prevista una detrazione per i primi tre anni dalla data di trasferimento della residenza. Il nuovo comune deve distare almeno 100 chilometri da quello precedente e, comunque, trovarsi in un'altra regione. Il beneficio spetta anche ai neoassunti, cioè ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza a seguito di un contratto di lavoro appena stipulato. La perdita della qualifica di lavoratore dipendente fa venir meno il diritto all'agevolazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la circostanza.

Anche per questa detrazione sono previsti due importi:
•991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
•495,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

r.fo. fiscooggi
Da http://www.fiscooggi.it/




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lunedì 10 maggio 2010

Collegio de Geometri di Messina. Obiettivo Africa: Costa d’Avorio

Il Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Messina, il Consiglio Nazionale dei Geometri, la Cassa Italiana Geometri e GEOWEB intendono sottoscrivere un protocollo d’intesa con il Governo della Costa d’Avorio per collaborare lo Stato Africano in tutte quelle attività tecniche che possono vedere impegnata la categoria professionale dei Geometri.
Il Collegio di Messina coglie l’occasione di questa importante incontro, con la nostra Università, ed ai contatti che la delegazione avrà con le istituzioni locale e la nostra imprenditoria provinciale, per programmare una visita in Costa d’Avorio che, oltre a ratificare quanto sopra proposto, possa rappresentare dei momenti culturali e formativi per giovani e professionisti ivoriani. Il Collegio dei Geometri di Messina si avvarrà della collaborazione di tutti gli Enti territoriali e non che già collaborano, delle Istituzioni regionali ed interregionali unitamente a quelli nazionali e comunitarie, degli Ordini professionali, delle Scuole di indirizzo tecnico, di Enti di formazione e di tutto ciò che possa essere utile per la creazione di un rapporto produttivo con il giovane Stato Democratico della Costa d’Avorio.
E’ nostra cura formulare delle proposte operative di collaborazione tecnica da sottoporre al Governo, per intraprendere tutte quelle attività possibili per la crescita economica e sociale del Paese.
In attesa di sviluppi più significativi, si pensa di programmare una visita concordata con il Governo di questo Paese per sviluppare, da subito, alcune attività possibili e confrontarsi per quelle a divenire necessarie e condivise che si riterranno indispensabili.

Si pensa, in particolare, ad attività formative innovative su tematiche proposte da alcuni esponenti del Governo locale, nella visita effettuata precedentemente da nostri funzionari:
- Settimana di topografia avanzata, informazione ed esercitazioni sui sistemi GIS rivolte agli studenti delle scuole superiori ed agli universitari nel settore tecnico;

- Seminari in tema di emergenze e rischi ambientali con approfondimenti su tematiche innovative come quelle delle emergenze e rischi antropici da concordare;

- Accoglienza di 20 tecnici, studenti o professionisti, per 2/3 mesi per tirocini formativi – stage – da realizzare a Messina presso studi professionali e/o imprese che operano in edilizia. Le spese di alloggio e vitto sono a carico del Collegio dei Geometri di Messina.

lunedì 3 maggio 2010

Alluvione nel messinese: da giugno versamenti dei tributi in 24 rate

Selezionato dallo Studio del Rag. Francesco Vito (56)
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Oggetto: Alluvione nel messinese: da giugno versamenti dei tributi in 24 rate
Entro la fine dello stesso mese vanno anche effettuati gli adempimenti scaduti nel periodo di sospensione
I cittadini con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni di Itala, Scaletta Zanclea e nelle frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo del comune di Messina, da giugno 2010 dovranno riprendere gli adempimenti fiscali sospesi in seguito all'alluvione avvenuta il 1° ottobre 2009.
Con il Dpcm del 2 ottobre 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del messinese colpito dall'evento alluvionale. Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009 ha sospeso gli adempimenti e i versamenti tributari dal 1° ottobre al 1° novembre 2009 e la successiva ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 ha prorogato la sospensione fino al 31 maggio 2009.
Con il provvedimento del 30 aprile 2010 firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate si dà corso alla ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari sospesi.
Per venire incontro ai cittadini colpiti dall'alluvione il Fisco ha previsto che, a decorrere dal mese di giugno 2010, i versamenti tributari scaduti nel periodo di sospensione possano essere effettuati in un numero massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza calcolare sanzioni e interessi, utilizzando i modelli di pagamento e i codici tributo stabiliti per i singoli tributi.
Gli altri adempimenti tributari, anch'essi scaduti per la sospensione, vengono effettuati entro il prossimo 30 giugno con le modalità ordinariamente previste.
Da http://www.fiscooggi.it




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VISITA: GIOVANNIBONARRIGO.IT