Le agevolazioni per il risparmio energetico valgono fino al 30 Giugno 2014.
Per i condomini la proroga dal 1° luglio
2013 al 30 giugno 2014 della detrazione del 55%, aumentata per questo
periodo al 65%, è possibile se gli interventi sul risparmio energetico
riguarderanno parti comuni condominiali ovvero “tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio”.
In
quest’ultimo caso, però, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati,
dai proprietari persone fisiche, nel periodo agevolato, con il rischio
che se, a fine giugno 2014, ne mancherà anche solo uno, tutti gli altri
condòmini non potranno beneficiare della detrazione del 65% della spesa,
dopo averla già pagata.
IL DUBBIO: Andrà chiarito se il beneficio di sei mesi in più spetta alle opere che coinvolgono gli alloggi.
L’ECCEZIONE: Lo sconto del 65% non comprende gli impianti a pompa di calore.
Il decreto legge approvato venerdì dal Consiglio dei ministri prevede la proroga dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 della
detrazione Irpef ed Ires del 55% sugli interventi per il risparmio
energetico degli edifici (tranne che per gli “impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia” ovvero per gli “scaldacqua a pompa
di calore”).
LA RELAZIONE TECNICA:
Sui conti dello Stato l’effetto prodotto dagli incentivi è positivo per
l’anno in corso, a causa dell’incremento di Iva, Irpef, Irap e Ires
prodotto dai lavori, mentre l’effetto negativo partirà dal 2014 e
toccherà la punta massima nel 2015. nel primo semestre 2014, infatti,
l’agevolazione del 65% si applicherà ancora ai lavori realizzati dai
condomini.
Per il “bonus mobili” del 50%,
con tetto di spesa agevolabile di 10mila euro e uno sgravio massimo di
50mila euro, il beneficio sui conti pubblici è di 8,2 milioni nel 2013,
mentre nel 2014 diventa negativo a -42,3 milioni, nel 2015 al -41,7
milioni, dal 2016 al 2023 a -35,2 milioni.
NOTA: I testi sono tratti dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” di Mercoledì 5 Giugno 2013.
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